UNA AZIENDA DI QUALITÀ
Senza invalidi e vittime sul lavoro
Senza famiglie distrutte da tragedie
lavorative
Sommario
Istruzioni a Tutela del Lavoratore
Un ulteriore passo per la Tutela della Vita e della Salute
Denuncia,
querela ed esposto. In cosa differiscono?
IL’81/08 (ovvero il l DLgs 81) assumendo la forma di Testo Unico ha anche incorporato degli
importanti DPR che erano stati emessi nel 1955 e 1956, come il 547 (che
contiene un insieme di norme tecniche di prevenzione) e il 303 (che considera
gli aspetti di igiene del lavoro e di tutela della salute) ed altri. Nella
giurisprudenza poi assumono importanza tutte le “buone pratiche” che sono applicate e vengono consigliate per
rendere il lavoro meno pericoloso per la sicurezza e meno dannoso alla salute.
La giurisprudenza ha ampiamente
confermato, al di là delle norme specifiche, la validità dell’art. 2087 del Codice civile, che afferma ”L'imprenditore è tenuto
ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Quindi al datore di lavoro spetta di
applicare tutte le misure atte a proteggere la vita, la salute e la sicurezza
dei lavoratori:
La giurisprudenza ha poi affermato la “colpa
tecnica e professionale” del RSPP, qualora non segnali per iscritto al
datore di lavoro un rischio specifico o ometta informazioni importanti, ne diventa
anche lui responsabile.
Il DVR
deve inoltre essere a disposizione degli RLS (i quali debbono prendere visione, segnalare eventuali modifiche e
controfirmarlo) e rappresentare analiticamente
i rischi e le procedure di lavoro, deve
essere aggiornato, in collaborazione con gli RLS, per ogni cambiamento che
avviene nella azienda e nel ciclo di lavoro.
Il fatto che l’analisi e la valutazione dei rischi debba essere scritta, sta a
testimoniare come è stata svolta e consente al datore di lavoro, ai dirigenti e
preposti, agli RLS e ai lavoratori nonché agli organismi di vigilanza esterni,
di ragionare su dati concreti e sufficientemente analitici per seguire il
processo di prevenzione.
La maggioranza delle
aziende non tutela la vita, la salute e la sicurezza.
Molti degli obblighi della legge non
vengono applicati e se ne dà riscontro unicamente sul piano formale.
Nel
luogo di lavoro ci sono:
1.
PERICOLI per:
·
la
VITA,
·
la
SALUTE,
·
la
SICUREZZA;
2.
OMISSIONI;
3.
INADEMPIENZE?
Quanto vale la tua vita?
Perché
utilizzare quella attrezzatura non a norma?
Quel
processo comporta pericolo per te o altri?
Ti
obbligano a seguire una procedura sbagliata?
Ciò
che fai/fanno risulta pericoloso ed espone al rischio una vita?
Segnala!
Meglio segnalare quel pericolo piuttosto
che perdere una vita, che sia la tua o quella di ogni altro lavoratore,
indipendentemente dalla “ragione” per cui ci si espone (inconsapevole,
volontaria, obbligata).
La segnalazione non ha avuto seguito?
La segnalazione ha avuto corso, quindi
qualcosa è andato storto e il lavoratore continua ad essere esposto al
pericolo, mettendo a rischio la sua vita.
Quanto sopra significa che la catena
della sicurezza si è interrotta e non sono stati avviate le azioni correttive
che consentono di eliminare quel rischio o di ridurlo ad un valore accettabile.
Ciò
non può essere tollerato da un lavoratore!
Concentriamoci
sul mezzo di difesa più utile: l’esposto.
L’esposto è una segnalazione “rapida”,
si espongono i fatti che si ritengono possano delineare, descrivere e
configurare un reato, per cui l’Ufficiale di Pubblica Sicurezza si attiva
subito ed appena riscontra che vi sia reato, informa immediatamente l’Autorità
Giudiziaria.
Consigliamo di procedere inviando gli esposti (sempre in forma
scritta, che sia raccomandata A/R o P.E.C.) a:
·
PROCURA DELLA REPUBBLICA
·
ASL - Ufficio Servizi Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
·
ASL – Ufficio del Servizio per l’Igiene
e la Medicina del lavoro
·
ISPETTORATO DEL LAVORO (nota: a seguito dell'entrata in vigore
del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita
l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro";
l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL).
nel
caso che le situazioni a rischio siano presenti in cantieri edili, consigliamo di inviare l’esposto anche al:
·
SINDACO del Comune competente territorialmente;
·
Sportello Unico Edilizia del Comune competente territorialmente;
nel
caso di rischi di incendio
indirizzare anche al:
·
Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente.
MODELLO DI ESPOSTO
A: ENTE TERRITORIALE A CUI È
INDIRIZZATO _______________
(L’esposto se è nominativo è
sicuramente più efficace, però può essere anonimo: in proposito leggi la
nota successiva)
Il sottoscritto/la sottoscritta
__________________, nato/a a_________________( _____ ) ____________ in data
____________, residente in _________________( _____)
________________via/viale/corso ___________________________________________,
telefono _______________ cellulare ________________ e-mail ____________________
ESPONE QUANTO SEGUE
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(Descrizione analitica e cronologica
dei fatti: Azienda, luoghi di lavoro,
periodi di tempo relativi a quanto si vuole descrivere e segnalare.
Aggiungere qualsiasi particolare che possa rivelarsi utile all'esatta
ricostruzione dei problemi e dei rischi che si intende portare all'attenzione
dell'Autorità giudiziaria competente, tutti i particolari che si ritengono
importanti a far comprendere la gravità di quanto esposto.).
(Indicare eventuali testimoni)
Al fine di sentire le persone
informate sui fatti sopra descritti si indicano:
Per tutto quanto sovra esposto e
motivato il sottoscritto/la sottoscritta
CHIEDE
che la S.V. Voglia disporre gli
opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in
narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità degli stessi e, nel
caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei
loro confronti.
Luogo e data
Segnalazione
all’Ispettorato
Lo
stesso Ministero del lavoro sancisce che le dichiarazioni dei lavoratori debbano rimanere segrete (D.M.
n. 757/1994). Sulla segretezza di queste dichiarazioni si è pronunciata a
favore anche la giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. n.
736/2009).
La
tua dichiarazione rimane segreta, nel senso che l’ispettorato non deve e non è
autorizzato a far sapere al tuo datore di lavoro che sei stato tu a denunciare
l’irregolarità.
Se
comunque non riesci a sentirti tranquillo, nessuno ti vieta di denunciare in forma del tutto anonima,
senza lasciare i tuoi dati, quindi per esempio tramite email o lettera. In
questo caso però, l’ispettorato non è tenuto a effettuare i controlli, rimane
sua discrezione.
la
Cassazione ha comunque ammesso che "una denuncia anonima non può essere
posta a fondamento di atti 'tipici di indagine' e, quindi, non è possibile
procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni
telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di
indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce
anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero
e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a
verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione
di una notitia criminis" (cfr. ex multis. Cass. n. 34450/2016).
Affinché
una lettera anonima possa suscitare l’interesse del destinatario è necessario
che sia credibile. Questo significa che la contestazione deve essere precisa, dettagliata
e deve, compatibilmente con la natura anonima della stessa, riferire le prove
su cui si fonda (allegandole o indicando dove è possibile reperirle,
eventualmente anche con fotografie). Sarà necessario descrivere minuziosamente
l’illecito che si intende segnalare, la data nonché l’occasione in cui lo
stesso è stato commesso.
Secondo
la Cassazione però le indagini avviate
da una denuncia anonima sono legittime anche se non può dar vita ad atti
tipici di indagine come perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche,
trattandosi di atti che possono essere disposti solo in presenza di gravi
indizi di colpevolezza. Ma l’informativa inviata in modo anonimo da un comune
cittadino può comunque stimolare l’attività di indagine d’iniziativa della
polizia giudiziaria.
A
differenza della denuncia e della querela, tuttavia, l’esposto può essere
anonimo. L’esposto è una semplice segnalazione senza però richiesta di
avvio di indagini penali o amministrative. Con l’esposto ti limiti a segnalare
un fatto (quasi a dire: guarda polizia che secondo me in quel posto vendono
auto usate, vedi tu se ho ragione, se c’è bisogno di intervenire).