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Guida all’applicazione della direttiva “macchine” 2006/42/CE
2a edizione giugno 2010

Abstract - riassunto
Autore: Caporedattore: Ian Fraser     Organismo: COMMISSIONE EUROPEA IMPRESE E INDUSTRIA     Pagg. 429     Anno: 2010

La direttiva 2006/42/CE è la versione rivista della direttiva “macchine”, la cui prima versione è stata adottata nel 1989. La nuova direttiva macchine, che si applica dal 29 dicembre 2009, ha un duplice scopo: armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, garantendo al contempo la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
La direttiva macchine rivista non introduce modifiche radicali rispetto alle versioni precedenti: chiarisce e consolida le prescrizioni della direttiva, allo scopo di migliorarne l’applicazione pratica.
Mentre era all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo il testo riveduto della direttiva macchine, la Commissione ha convenuto di predisporre una nuova guida alla sua applicazione.
La presente guida intende agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. La guida fornisce inoltre informazioni su altri strumenti normativi pertinenti dell’UE. Essa è rivolta a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato. Essa può essere di interesse anche per gli avvocati e gli studiosi del diritto dell’UE in materia di mercato interno, di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione dei consumatori.
La guida è stata approvata dal comitato “macchine” il 2 giugno 2010.
Si precisa che solo la direttiva macchine e le relative normative nazionali di recepimento sono giuridicamente vincolanti.
Questa seconda edizione della guida è integrata dai commenti agli allegati da III a XI della direttiva macchine. Taluni errori segnalati dai lettori sono stati corretti.
I riferimenti e i termini giuridici sono stati aggiornati conformemente con il trattato di Lisbona, in particolare il termine “Comunità”, utilizzato nella direttiva, è stato sostituito nella guida dal termine “UE”.
A seguito di discussioni con il comparto industriale interessato, sono stati rivisti i commenti concernenti le catene, le funi e le cinghie per il sollevamento (§44, §330, § 340, §341 e §357) per meglio chiarire l’applicazione pratica delle relative prescrizioni.
Questa seconda edizione comprende anche un indice tematico per agevolare la consultazione. La numerazione dei punti della guida non è cambiata.

Indice
Le citazioni
§ 1 Le citazioni
§ 2 Base giuridica della direttiva macchine
I considerando
§ 3 I considerando
Considerando 1 § 4 Storia della direttiva macchine
Considerando 2 § 5 L’importanza economica e sociale della direttiva macchine
Considerando 3 § 6 Salute e sicurezza
Considerando 4 § 7 Definizioni
Considerando 5 § 8 Inclusione degli ascensori da cantiere
Considerando 6 § 9 Inclusione degli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva
Considerando 7 §10 Attrezzature destinate al sollevamento di persone mediante macchine progettate per il sollevamento di cose
Considerando 8 §11 Trattori agricoli e forestali
Considerando 9 e 10 §12 Sorveglianza del mercato
Considerando 11 §13 Obiezione formale alle norme e clausola di salvaguardia
Considerando 12 §14 Prescrizioni sull’utilizzo delle macchine
Considerando 13 §15 Misure riguardanti categorie di macchine pericolose che presentano gli stessi rischi
Considerando 14 §16 Stato dell’arte
Considerando 15 §17 Macchine per l’utilizzo da parte di consumatori
Considerando 16 §18 Quasi-macchine
Considerando 17 §19 Fiere ed esposizioni
Considerando 18 §20 Il nuovo approccio
Considerando 19 §21 Valutazione di conformità
Considerando 20 §22 Allegato IV alla direttiva macchine
Considerando 21 e 22
§23 La marcatura CE
Considerando 23 §24 Valutazione dei rischi
Considerando 24 §25 Il fascicolo tecnico di costruzione
Considerando 25 §26 Procedure di ricorso
Considerando 26 §27 Applicazione
Considerando 27 §28 Modifica della direttiva ascensori
Considerando 28 §29 Sussidiarietà e proporzionalità
Considerando 29 §30 Tavole di concordanza degli Stati membri
Considerando 30 §31 Il comitato macchine
Gli articoli della direttiva macchine
Articolo 1, paragrafo 1
§32 I prodotti a cui si applica la direttiva macchine
Articolo 2 §33 L’utilizzo del termine “macchina” in senso lato
Articolo 1, lettera a §34 Macchine in senso stretto Articoli 1, lettera a) e 2, lettera a) 1o trattino
§35 La definizione di base
2o trattino §36 Macchine fornite senza elementi di collegamento o di allacciamento
3o trattino §37 Macchine da installare su un supporto specifico
4o trattino §38 Insiemi di macchine
§39 Insiemi comprendenti macchine nuove e macchine esistenti
5o trattino §40 Macchine per il sollevamento di pesi mosse dalla forza umana
Articoli 1, lettera b) e 2, lettera b)
§41 Attrezzature intercambiabili
Articoli 1, lettera c) e §42 Componenti di sicurezza 2, lettera c)
Articoli 1, lettera d) e 2, lettera d)
§43 Accessori di sollevamento
Articoli 1, lettera e) e 2, lettera e)
§44 Catene, funi e cinghie
Articoli 1, lettera f) e 2, lettera f)
§45 Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
Articoli 1, lettera g) e 2, lettera g)
§46 Quasi-macchine
Articolo 1, paragrafo 2
§47 Prodotti esclusi dal campo di applicazione della direttiva macchine
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
§48 Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
§49 Attrezzature per parchi giochi e/o di divertimento
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
§50 Macchine per uso nucleare
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
§51 Armi, incluse le armi da fuoco
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
§52 Mezzi di trasporto
1o trattino §53 Trattori agricoli e forestali
2o trattino §54 Veicoli stradali a quattro o più ruote e loro rimorchi
3o trattino §55 Veicoli stradali a due o tre ruote
4o trattino §56 Veicoli a motore da competizione
5o trattino §57 Mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria
Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)
§58 Navi marittime e unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità
Articolo 1, paragrafo 2, lettera g)
§59 Macchine a fini militari o di mantenimento dell’ordine
Articolo 1, paragrafo 2, lettera h)
§60 Macchine per la ricerca
Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)
§61 Ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
Articolo 1, paragrafo 2, lettera j)
§62 Macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni
Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)
§63 Macchine oggetto della direttiva bassa tensione 1o trattino §64 Elettrodomestici destinati a uso domestico
2o trattino §65 Apparecchiature audio e video
3o trattino §66 Apparecchiature informatiche
4o trattino §67 Macchine ordinarie da ufficio
5o trattino §68 Apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione
6o trattino §69 Motori elettrici
Articolo 1, paragrafo 2, lettera l)
§70 Apparecchiature elettriche ad alta tensione
Articolo 2, lettera h) §71 Definizione di “immissione sul mercato”
§72 Macchine nuove ed usate
§73 In quale fase la direttiva macchine si applica alle macchine?
§74 Forme giuridiche e contrattuali di immissione sul mercato
§75 Aste
§76 Immissione sul mercato di insiemi di macchine
§77 Immissione sul mercato di quasi-macchine
Articolo 2, lettera i) §78 Definizione di ‘“fabbricante”
§79 Chi è il fabbricante?
§80 Soggetti che fabbricano macchine per uso personale
§81 Altri soggetti che possono essere considerati fabbricanti
§82 Macchine modificate prima della prima messa in servizio
§83 Settore della distribuzione
Articolo 2, lettera j) §84 Possibilità di nominare un mandatario
§85 Compiti del mandatario
Articolo 2, lettera k) §86 Definizione di “messa in servizio”
Articolo 2, lettera l) §87 Definizione di “norma armonizzata”
§88 (Riservato)
§89 La direttiva macchine e altre direttive sul mercato interno
§90 Direttive specifiche che si applicano in luogo della direttiva macchine alle macchine da esse disciplinate
§91 Direttive specifiche che possono applicarsi alle macchine in luogo della direttiva macchine in caso di pericoli specifici
Articolo 3
§92 Direttive che possono essere d’applicazione alle macchine, in aggiunta alla direttiva macchine, per i pericoli non disciplinati dalla direttiva macchine
Articolo 4, paragrafo 1
§93 Sorveglianza del mercato
§94 Sorveglianza del mercato delle macchine
Articolo 4, paragrafo 2
§95 Sorveglianza del mercato delle quasi-macchine
Articolo 4, paragrafo 3 e 4
§96 Autorità di sorveglianza del mercato
§97 Il sistema di sorveglianza del mercato
§98 Gli strumenti di sorveglianza del mercato
§99 Documenti di cui all’allegato IV della direttiva macchine
§100 Azioni da adottare nel caso di macchine non conformi
§101 Prodotti di consumo pericolosi
§102 Controlli alle frontiere esterne dell’UE
Articolo 5, paragrafo 1
§103 Obblighi dei fabbricanti di macchine
Articolo 5, paragrafo 2
§104 Obblighi dei fabbricanti di quasi-macchine
Articolo 5, paragrafo 3
§105 Mezzi per accertare la conformità delle macchine
Articolo 5, paragrafo 4
§106 La marcatura CE secondo altre direttive
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
§107 Libera circolazione delle macchine e delle quasi-macchine
Articolo 6, paragrafo 3
§108 Fiere, esposizioni e dimostrazioni
Articolo 7, paragrafo 1
§109 Presunzione di conformità conferita dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità
Articolo 7, paragrafo 2
§110 Presunzione di conformità conferita dall’applicazione delle norme armonizzate
§111 Classificazione delle norme sulle macchine
§112 Lo sviluppo di norme armonizzate relative alle macchine
§113 Identificazione delle “norme armonizzate”
Articolo 7, paragrafo 3
§114 Pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate nella GU dell’UE
Articolo 7, paragrafo 4
§115 Partecipazione delle parti sociali alla normalizzazione
Articolo 8, paragrafo 1
§116 Misure soggette alla procedura del comitato di regolamentazione
Articolo 8, paragrafo 2
§117 Misure soggette alla procedura del comitato consultivo
Articolo 9 §118 Misure riguardanti categorie di macchine pericolose che presentano rischi analoghi
Articolo 10 §119 Obiezioni formali alle norme armonizzate
§120 La procedura per le obiezioni formali
§121 L’esito dell’obiezione formale
Articolo 11, paragrafo 1
§122 La clausola di salvaguardia
Articolo 11, paragrafi 2 e 3
§123 La procedura di salvaguardia
Articolo 11, paragrafo 4
§124 Lacune delle norme armonizzate
Articolo 11, paragrafo 5
§125 Azione contro il soggetto che ha apposto la marcatura CE
Articolo 11, paragrafo 6
§126 Informazione sulla procedura di salvaguardia
Articolo 12, paragrafo 1
§127 Valutazione della conformità della macchina
Articolo 12, paragrafo 2
§128 Categorie di macchine non elencate nell’
allegato IV
Articolo 12, paragrafo 3
§129 Allegato IV - macchine progettate secondo le norme armonizzate che coprono tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili
Articolo 12, paragrafo 4
§130 Altre macchine di cui all’allegato IV
Articolo 13
§131 Procedura per le quasi-macchine
§132 Diagramma delle procedure per l’immissione sul mercato delle macchine e delle quasi-macchine
Articolo 14, paragrafi da 1 a 5
§133 Organismi notificati
§134 Valutazione e controllo degli organismi notificati
Articolo 14, paragrafo 6
§135 Ritiro degli attestati o delle decisioni emessi da parte degli organismi notificati
Articolo 14, paragrafo 7
§136 Scambio di esperienze fra le autorità di notificazione
§137 Il coordinamento degli organismi notificati
Articolo 14, paragrafo 8
§138 Ritiro della notifica
Articolo 15
§139 Normativa nazionale sull’installazione e sull’utilizzo delle macchine
§140 Normative nazionali sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
Articolo 16
§141 La marcatura CE
Articolo 17
§142 Non conformità della marcatura
Articolo 18
§143 Riservatezza e trasparenza
Articolo 19
§144 Gruppo ADCO macchine
Articolo 20
§145 Motivazione delle decisioni e ricorsi
Articolo 21
§146 Fonti di informazione
Articolo 22
§147 Il comitato “macchine”
§148 Il gruppo di lavoro “macchine”
§149 Diagramma delle istituzioni che si occupano della direttiva macchine
Articolo 23
§150 Sanzioni per le violazioni delle disposizioni della direttiva
Articolo 24
§151 La linea di demarcazione fra la direttiva macchine e la direttiva ascensori
Articolo 25
§152 Abrogazione della direttiva 98/37/CE
Articolo 26
§153 Trasposizione ed applicazione delle disposizioni della direttiva
Articolo 27
§154 Periodo di transizione per gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva.
Articolo 28
§155 Data di entrata in vigore della direttiva
Articolo 29
§156 Destinatari e firmatari della direttiva
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
Principi generali
§157 I principi generali
Principio generale 1
§158 Valutazione dei rischi
§159 Valutazione dei rischi e norme armonizzate
Principio generale 2
§160 Applicabilità dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
Principio generale 3
§161 Stato dell’arte
§162 Norme armonizzate e stato dell’arte
Principio generale 4
§163 La struttura dell’allegato I
1.1.1 Definizioni
1.1.2, lettera a)
§164 Pericolo
1.1.1, lettera b)
§165 Zona pericolosa
1.1.1 lettera c)
§166 Persona esposta
1.1.1, lettera d)
§167 Operatore
1.1.2, lettera e)
§168 Rischio
1.1.1, lettera f)
§169 Riparo
1.1.1, lettera g)
§170 Dispositivi di protezione
1.1.1, lettera h)
§171 Uso previsto
1.1.1, lettera i)
§172 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
1.1.2 Principi d’integrazione della sicurezza
1.1.2, lettera a)
§173 Principi d’integrazione della sicurezza
1.1.2, lettera b)
§174 Il metodo in tre fasi
1.1.2, lettera c)
§175 Evitare l’utilizzo anormale
1.1.2, lettera d)
§176 Limitazioni dovute all’utilizzo del DPI
1.1.2, lettera e)
§177 Attrezzature e accessori speciali
1.1.3
§178 Materiali e prodotti utilizzati
1.1.4
§179 Illuminazione incorporata
1.1.5
§180 Movimentazione delle macchine e di elementi di macchine
1.1.6
§181 Principi di ergonomia
1.1.7
§182 Posti di lavoro in ambienti pericolosi
1.1.8
§183 Sedili e fornitura di sedili
1.2 Sistemi di comando
1.2.1
§184 Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando
1.2.2
§185 Dispositivi di comando
1.2.2 – 1o trattino
§186 Individuazione dei dispositivi di comando
1.2.2 – 2o trattino
§187 Disposizione dei dispositivi di comando
1.2.2 – 3o trattino
§188 Movimento dei dispositivi di comando
1.2.2 – 4o e 5o trattino
§189 Ubicazione e posizionamento dei dispositivi di comando
1.2.2 – 6o trattino
§190 Impedire l’attivazione involontaria dei dispositivi di comando
1.2.2 – 7o trattino
§191 Resistenza dei dispositivi di comando
1.2.2 – 2o paragrafo
§192 Dispositivi di comando che consentono varie azioni differenti
1.2.2 – 3o paragrafo
§193 Dispositivi di comando e principi di ergonomia
1.2.2 – 4o paragrafo
§194 Indicatori e sistemi di visualizzazione
1.2.2 – 5o e 6o paragrafo
§195 Visibilità delle zone pericolose durante l’avviamento
1.2.2 – 7o paragrafo
§196 Ubicazione dei posti di comando
1.2.2 – 8o paragrafo
§197 Posti di comando multipli
1.2.2 - ultimo paragrafo
§198 Posti di manovra multipli
1.2.3
§199 Comando di avviamento
1.2.4.1
§200 Dispositivi di arresto normale
1.2.4.2
§201 Arresto operativo
1.2.4.3
§202 Dispositivi di arresto di emergenza
1.2.4.4
§203 Comandi di arresto per assemblaggi di macchine
1.2.5
§204 Selezione del modo di comando o di funzionamento
1.2.6
§205 Guasto del circuito di alimentazione di energia
1.3 Misure di protezione contro i pericoli meccanici
1.3.1
§206 Stabilità
1.3.2
§207 Rottura durante il funzionamento
1.3.3
§208 Caduta o proiezione di oggetti
1.3.4
§209 Angoli acuti, spigoli vivi e superfici rugose
1.3.5
§210 Macchine combinate
1.3.6
§211 Variazioni delle condizioni di funzionamento
1.3.7
§212 Elementi mobili
1.3.8.1
§213 Elementi mobili di trasmissione
1.3.8.2
§214 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
1.3.9
§215 Movimenti incontrollati
1.4 Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1
§216 Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione
1.4.2
§217 Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1
§218 Ripari fissi
1.4.2.2
§219 Ripari mobili interbloccati
1.4.2.3
§220 Ripari regolabili che limitano l’accesso
1.4.3
§221 Dispositivi di protezione
1.5 Rischi dovuti ad altri pericoli
1.5.1
§222 Energia elettrica
1.5.2
§223 Elettricità statica indesiderata
1.5.3
§224 Energie diverse dall’energia elettrica
1.5.4
§225 Errori di montaggio
1.5.5
§226 Temperature estreme
1.5.6
§227 Incendio
1.5.7
§228 Esplosione
1.5.8
§229 Riduzione dell’emissione di rumore
1.5.8 – 2o paragrafo
§230 Dati comparativi di emissione
1.5.9
§231 Vibrazioni
1.5.10
§232 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti prodotte dalla macchina
1.5.11
§233 Radiazioni esterne
1.5.12
§234 Radiazioni laser
1.5.13
§235 Emissioni di materie e sostanze pericolose
1.5.14
§236 Rischio di restare imprigionati
1.5.15
§237 Scivolamenti, inciampi e cadute
1.5.16
§238 Fulmini
1.6 Manutenzione
1.6.1
§239 Manutenzione
1.6.2
§240 Accesso ai posti di lavoro e ai punti d’intervento utilizzati per la manutenzione
1.6.3
§241 Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
1.6.4
§242 Intervento dell’operatore
1.6.5
§243 Pulitura delle parti interne
1.7 Informazione
§244 Informazione degli utenti
1.7.1
§245 Informazioni e avvertenze sulla macchina
§246 Lingue ufficiali dell’UE
1.7.1.1
§247 Informazioni e dispositivi di informazione
1.7.1.2
§248 Dispositivi di allarme
1.7.2
§249 Avvertenze in merito ai rischi residui
1.7.3 – 1o e 2o paragrafo
§250 Marcatura delle macchine
1.7.3 – 3o paragrafo
§251 Marcatura di conformità per le macchine ATEX
1.7.3 – 4o paragrafo
§252 Informazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo
1.7.3 - ultimo paragrafo
§253 Marcatura di elementi della macchina da movimentare con mezzi di sollevamento
1.7.4
§254 Istruzioni
§255 Forma delle istruzioni
§256 Lingua delle istruzioni
1.7.4.1, lettere a) e b)
§257 Redazione e traduzione delle istruzioni
1.7.4.1, lettera c)
§258 Prevenzione dell’uso scorretto prevedibile
1.7.4.1, lettera d)
§259 Istruzioni per gli utilizzatori non professionali
1.7.4.2, lettere a) e b)
§260 Contenuto delle istruzioni
– dati relativi alla macchina e al fabbricante
1.7.4.2, lettera c)
§261 Inclusione della dichiarazione CE di conformità nelle istruzioni
1.7.4.2, lettere d), e) e f)
§262 Descrizioni, disegni, diagrammi e spiegazioni
1.7.4.2, lettere g) e h)
§263 Uso previsto e uso scorretto prevedibile
1.7.4.2, lettere i) e j)
§264 Montaggio, installazione e collegamento
1.7.4.2, lettera k)
§265 Messa in servizio e uso della macchina
§266 Formazione degli operatori
1.7.4.2, lettere l) e m)
§267 Informazioni in merito ai rischi residui
1.7.4.2, lettera n)
§268 Caratteristiche essenziali degli utensili
1.7.4.2, lettera o)
§269 Condizioni di stabilità
1.7.4.2, lettera p)
§270 Trasporto, movimentazione e stoccaggio
1.7.4.2, lettera q)
§271 Procedure d’emergenza e metodi di sblocco
1.7.4.2, lettere r), s) e t)
§272 Regolazione, manutenzione e pezzi di ricambio
1.7.4.2, lettera u)
§273 Dichiarazione sull’emissione di rumore
1.7.4.2, lettera v)
§274 Dispositivi medici impiantabili
1.7.4.3
§275 Pubblicazioni illustrative o promozionali
2 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine
§276 Requisiti supplementari per talune categorie di macchine
2.1.1
§277 Requisiti igienici per macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici
2.2.1
§278 Requisiti supplementari per macchine portatili tenute e/o condotte a mano
2.2.1.1
§279 Dichiarazione sulle vibrazioni emesse dalle macchine portatili tenute e condotte a mano
2.2.2
§280 Macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto
2.3
§281 Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
da §282 a §290 (Riservato)
3 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine
§291 Requisiti supplementari per i pericoli dovuti alla mobilità delle macchine
3.1.1, lettera a)
§292 Definizione di “pericoli dovuti alla mobilità”
3.1.1, lettera b)
§293 Definizione di “conducente”
3.2.1
§294 Posto di guida
3.2.2
§295 Sistemi di ritenuta dei sedili
3.2.3
§296 Posti per persone diverse dal conducente
3.3 – 1o paragrafo
§297 Uso non autorizzato dei comandi
3.3 - 2o, 3o e 4o paragrafo
§298 Telecomando
3.3.1 – 1o paragrafo
§299 Ubicazione e posizionamento dei dispositivi di comando
3.3.1 – 2o paragrafo
§300 Pedali
3.3.1 – 3o paragrafo
§301 Ritorno alla posizione neutra
3.3.1 – 4o e 5o paragrafo
§302 Sterzo
3.3.1 - ultimo paragrafo
§303 Segnali di avviamento della retromarcia
3.3.2 – 1o paragrafo
§304 Spostamenti comandati da un conducente trasportato
3.3.2 – 2o, 3o e 4o paragrafo
§305 Dispositivi che superano la sagoma normale della macchina
3.3.2 - ultimo paragrafo
§306 Spostamenti involontari
3.3.3 – 1o, 2o e 3o paragrafo
§307 Rallentamento, arresto e immobilizzazione
§308 Prescrizioni per la circolazione stradale
3.3.3 – 4o paragrafo
§309 Sistemi di arresto e comando di attività potenzialmente pericolose tramite telecomando
3.3.3 - ultimo paragrafo
§310 Arresto della funzione di spostamento
3.3.4
§311 Spostamento delle macchine con conducente a piedi
3.3.5
§312 Guasto dell’alimentazione dello sterzo
3.4.1
§313 Movimenti incontrollati
3.4.2
§314 Accesso al compartimento motore
3.4.3
§315 Ribaltamento o rovesciamento laterale
3.4.4
§316 Caduta di oggetti
3.4.5
§317 Mezzi di appoggio o di sostegno per l’accesso
3.4.6
§318 Dispositivi di traino
3.4.7
§319 Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
3.5.1
§320 Batteria d’accumulatori
3.5.2
§321 Estintori e sistemi antincendio
3.5.3
§322 Protezione degli operatori di macchine polverizzatrici contro i rischi dovuti all’esposizione a sostanze pericolose
3.6.1
§323 Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti
3.6.2
§324 Marcatura delle macchine mobili
3.6.3.1
§325 Dichiarazione sulle vibrazioni emesse dalle macchine portatili
3.6.3.2
§326 Istruzioni per gli usi molteplici
4 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento
§327 Campo d’applicazione della parte 4
4.1.1, lettera a)
§328 Operazione di sollevamento
4.1.1, lettera b)
§329 Carico guidato
4.1.1, lettera c)
§330 Coefficiente di utilizzazione
4.1.1, lettera d)
§331 Coefficiente di prova
4.1.1, lettera e)
§332 Prova statica
4.1.1, lettera f)
§333 Prova dinamica
4.1.1, lettera g)
§334 Supporto del carico
4.1.2.1
§335 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
4.1.2.2
§336 Guide o vie di scorrimento
4.1.2.3 – 1o, 2o e 3o paragrafo
§337 Resistenza meccanica
4.1.2.3 – 4o paragrafo
§338 Resistenza meccanica
– coefficienti di prova statica
4.1.2.3 - ultimo paragrafo
§339 Resistenza meccanica
– coefficienti di prova dinamica
4.1.2.4
§340 Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
4.1.2.5
§341 Accessori di sollevamento e relativi componenti
4.1.2.6
§342 Controllo dei movimenti
4.1.2.7
§343 Prevenzione del rischio di collisione
4.1.2.8
§344 Macchine che collegano piani definiti
4.1.2.8.1
§345 Movimenti del supporto del carico
4.1.2.8.2
§346 Accesso al supporto del carico
4.1.2.8.3
§347 Contatto con il supporto del carico in movimento
4.1.2.8.4
§348 Caduta del carico dal supporto del carico
4.1.2.8.5
§349 Sicurezza ai piani
4.1.3
§350 Verifica dell’idoneità all’impiego
§351 Prove statiche e dinamiche
§352 Verifica dell’idoneità sul luogo dell’utilizzazione
4.2.1
§353 Controllo dei movimenti della macchina e del carico
4.2.2
§354 Impedire il sovraccarico e il rovesciamento
§355 Controllo delle sollecitazioni sui carrelli elevatori industriali
4.2.3
§356 Funi guida
4.3.1
§357 Informazioni e marcature di catene, funi e cinghie
4.3.2
§358 Marcatura degli accessori di sollevamento
4.3.3
§359 Marcatura delle macchine di sollevamento
4.4.1
§360 Istruzioni per gli accessori di sollevamento
4.4.2
§361 Istruzioni per le macchine di sollevamento
5 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
§362 Requisiti supplementari per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
5.1 & 5.2
§363 Armature semoventi
5.3
§364 Dispositivi di comando
5.4
§365 Comando degli spostamenti
5.5
§366 Rischio d’incendio delle macchine per lavori sotterranei
5.6
§367 Emissioni di gas di scarico
6 Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone
§368 Campo d’applicazione della parte 6
6.1.1
§369 Resistenza meccanica
6.1.2
§370 Controllo delle sollecitazioni
6.2
§371 Dispositivi di comando
6.3.1
§372 Movimenti del supporto del carico
6.3.2 – 1o paragrafo
§373 Inclinazione del supporto del carico
6.3.2 – 2o e 3o paragrafo
§374 Impiego del supporto del carico come posto di lavoro
6.3.2 ultimo paragrafo
§375 Portelli del supporto del carico
6.3.3
§376 Copertura di protezione
6.4 §377 Macchine per il sollevamento di persone che collegano piani definiti
6.4.1
§378 Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso
6.4.2
§379 Comandi ai piani
6.4.3
§380 Accesso al supporto del carico
6.5
§381 Marcature nel supporto del carico
ALLEGATO II
Dichiarazioni
Allegato II, parte 1,
sezione A
§382 La dichiarazione CE di conformità di una macchina
Allegato II parte 1,
sezione A dal punto 1 al punto 10
§383 Contenuto della dichiarazione CE di conformità
Allegato II, parte 1,
sezione B
§384 La dichiarazione d’incorporazione di quasi-macchine
Allegato II parte 1, sezione B dal punto 1 al punto 8
§385 Contenuto della dichiarazione d’incorporazione
Allegato II, parte 2
§386 Custodia della dichiarazione CE di conformità e della dichiarazione d’incorporazione
ALLEGATO III
Marcatura “CE”
Allegato III
§387 Il simbolo grafico della marcatura CE
ALLEGATO IV
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all’articolo 12, paragrafi 3 e 4
Allegato IV
§388 Categorie di macchine che possono essere soggette a una delle procedure di valutazione di conformità a cura di un organismo notificato
ALLEGATO V
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’articolo 2, lettera c)
Allegato V
§389 Elenco indicativo dei componenti di sicurezza
ALLEGATO VI
Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine
Allegato VI
§390 Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine
ALLEGATO VII
Fascicolo tecnico per le macchine – Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Allegato VII, sezione A
§391 Fascicolo tecnico per le macchine
Allegato VII, sezione A, punto 1, lettere a) e b)
§392 Contenuto del fascicolo tecnico
Allegato VII, sezione A, punti 2 e 3
§393 Comunicazione del fascicolo tecnico
Allegato VII, sezione B
§394 Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
ALLEGATO VIII
Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
Allegato VIII
§395 Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
ALLEGATO IX
Esame CE del tipo
Allegato IX, punto 1
§396 Esame CE del tipo
Allegato IX, punto 2
§397 Domanda d’esame CE del tipo
Allegato IX, punto 3
§398 Contenuto dell’esame CE del tipo
Allegato IX, punti da 4 a 8
§399 L’attestato di esame CE del tipo
Allegato IX, punto 9
§400 Validità e verifica dell’attestato di esame CE del tipo
ALLEGATO X
Garanzia qualità totale
Allegato X, punto 1
§401 Garanzia qualità totale
Allegato X, punto 2.1
§402 Domanda di valutazione del sistema di garanzia qualità totale
Allegato X, punto 2.2
§403 Obiettivi e contenuto del sistema di garanzia qualità totale
Allegato X, punto 2.3
§404 Valutazione del sistema di garanzia qualità totale
Allegato X, punto 2.4
§405 Attuazione e modifica del sistema di garanzia qualità totale
Allegato X, punto 3
§406 Vigilanza sul sistema di garanzia qualità totale
Allegato X, punto 4
§407 Custodia della documentazione, delle decisioni e delle relazioni relative al sistema di garanzia qualità totale
ALLEGATO XI
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
Allegato XI
§408 Criteri minimi di valutazione degli organismi notificati